Nonostante la loro estromissione, R. aveva versato ai P. la somma di cinquanta milioni di lire for every far loro capire che la loro estromissione non era riconducibile ad una questione di soldi.
6.five. Non appaiono fondate le ulteriori censure difensive circa l'irrilevanza delle relazioni sospette mantenute da R. ai fini degli addebiti formulati nei confronti di D., tenuto anche conto delle owing sentenze di proscioglimento di D. dai reati di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., pronunziata dal Giudice istnittore del Tribunale di Milano. Invero, esse sono, da un lato, fondate su un'errata lettura dell'iter logico argomentativo seguito dalla Corte d'appello nella ricostruzione delle responsabilità dell'imputato, scevro da qualsiasi automatismo more info o semplificazione probatoria e, al contrario, incentrato sull'esame puntuale delle singole circostanze di fatto ritenute dimostrative della responsabilità di D.
In tale prospettiva è stato, innanzitutto, preso in considerazione l'intimo nesso logico esistente tra il seguente complesso di dati, univocamente emergenti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia G.
Occorre tener conto della peculiare struttura del reato ex artwork. 416 c.p. e di quello di cui all’artwork. 416-bis c.p. (Cass. 1976, n. 1205). La tipizzazione di figure criminose concorsuali attraverso la coniugazione dell’artwork. a hundred and ten c.p. con la singola fattispecie di reato è una operazione normativa di dubbia legittimità in relazione ai principi di legalità, in quanto finisce for each parificare le condotte ascrivibili a ciascun concorrente senza descriverle, dilatando la sfera di punibilità in contrasto col principio di offensività, attesa la difficoltà di ipotizzare una condotta concorsuale che non corrisponda advertisement una attività di partecipazione all’associazione.
Ciò posto i giudici territoriali, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, hanno, all'esito del puntuale esame delle risultanze probatorie acquisite, sottolineato la posizione paritaria dei partecipanti all'accordo di protezione e hanno descritto l'assenza di qualsiasi costrizione nella condotta dell'imputato che, avvalendosi dei rapporti personali di cui già godeva a Palermo con taluni esponenti di "cosa nostra" e dell'amicizia con C. che gli aveva permesso di caldeggiare la propria iniziativa con speciale efficacia presso di essi, rendeva possibile, con la sua mediazione, un accordo di reciproco interesse tra i vertici dell'associazione mafiosa, nella loro posizione rappresentativa, e l'imprenditore B.
Lo condannava (in solido con il coimputato C.G.) alla rifusione delle spese e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Provincia Regionale di Palermo e Comune di Palermo da liquidarsi in separato giudizio, rigettando le richieste di pagamento di provvisionali immediatamente esecutive.
l'irrilevanza del mutamento degli equilibri intemi a "cosa nostra" palermitana rispetto alla prosecuzione dell'accordo di protezione stipulato nel 1974 tra gli esponenti mafiosi ( Bo.
Priva di reale significato probatorio rispetto alla contestazione è la deposizione di Sc.Gi., introdotta in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, caratterizzata da intrinseca inattendibilità alla luce dell'astio nutrito dal teste verso B.
D., messo al corrente da C. della richiesta di R., riferiva, dopo avere consultato B., che questi accettava il raddoppio della somma, ma che per le antenne il denaro doveva essere richiesto ai responsabili delle emittenti locali.
chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso è punito con la reclusione da dieci a quindici anni;
eleven. Il quadro probatorio sin qui delineato non period, ad avviso della Corte d'appello di Palermo, scalfito dalle dichiarazioni di Br.
il rilievo centrale, ai fini della proficua prosecuzione dell'accordo, della figura di D., le cui rimostranze circa il comportamento tenuto dai fratelli P., nella loro qualità di primari referenti del sodalizio mafioso subentrati nel patto di protezione dopo la scomparsa di Bo.
six. La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione riteneva, invece, provato in tutti i suoi elementi costitutivi, fino al 1978, il delitto di cui agli artt. 110 e 416 c.p. la cui configurabilità dogmatica sia sotto il profilo del concorso esterno in associazione for each delinquere di stampo mafioso che sotto quello del concorso esterno in associazione for every delinquere di stampo mafioso non period stata contestata neppure dalla difesa. Sul punto, pertanto, si è formato il giudicato interno.
Tale censura viene prospettata muovendo da alcuni rilievi preliminari concernenti il capo d'imputazione. Esso contiene il riferimento a condotte ed addebiti di cui non vi è alcun riscontro nelle sentenze sinora pronunziate: a) la partecipazione advertisement incontri con esponenti di vertice di "cosa nostra", funzionali alla discussione di condotte tese a realizzare l'interesse dell'organizzazione; b) prestare rifugio a latitanti; c) porre a disposizione degli esponenti di "cosa nostra" le conoscenze acquisite presso il sistema economico italiano e siciliano.